Prot.161 NDF 2025 Roma 24/3/25
COMUNICATO STAMPA
CHI HA PAURA DELLE GUARDIE ZOOFILE (l.189/04)
E’ ancora attuale la notevole rilevanza riconosciuta al sequestro di un cane maltrattato, su disposizione dell’A.G, che non lascia dubbi in merito alla legittimità del provvedimento conseguente ad elementi di prova puntualmente forniti, che la Regione Veneto si sente in dovere di contestare alla GEA-ODV, l’assenza di competenza ad operare a tutela degli animali, con il palese intento di delegittimare ogni tipo di attività in tal senso.
La Regione richiama la nota della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione e del Ministero della Salute prot. 0044567 del 14/11/2024 che, in tale contesto e su queste materie, prevede la competenza del Ministero, i Nas e le Aziende Sanitarie locali (ASL).
A prescindere che la lotta al randagismo prevista dalla l.281/91, recepita dalle norme regionali e comunali, non ha nulla a che vedere con i regolamenti strettamente legati alla produzione e distribuzione degli alimenti, lo scrivente dissente profondamente sulle conclusioni di codesta Direzione per diverse ragioni:
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- Occorre in via preliminare distinguere due tipi di guardie zoofile, uguali nei termini, ma assai diverse per qualifica
a) le guardie zoofile, con la solo qualifica di polizia amm.va, indicate dall’art.12 della L.R. n.60/1993, il quale al comma 6 stabilisce: “Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e lo trasmettono al sindaco del comune nel cui territorio è stata accertata l’infrazione ai sensi della legge regionale 28gennaio 1977, n. 10.
b) le guardie zoofile con decreto prefettizio ai sensi della l.189/04, con qualifica di Polizia giudiziaria - Orbene da subito appare evidente quali soggetti siano indicati; considerata la legge 189/04 di molto successiva che istituisce le guardie zoofile con decreto prefettizio con la qualifica di polizia giudiziaria, queste ultime sono evidentemente escluse nella norma del 1993.
- Occorre in via preliminare distinguere due tipi di guardie zoofile, uguali nei termini, ma assai diverse per qualifica
E’ inconfutabile, per le seconde figure, che non esista alcuna forma di subalternità o competenza di coordinamento da parte delle strutture regionali o sanitarie; tale prerogativa, semmai, ricade sulle prefetture e sulle questure, quali autorità di P.S, che hanno emanato i rispettivi decreti di approvazione dei decreti per i singoli volontari e quelli relativi alle divise ed al regolamento; a tali autorità vengono comunicati, anche in via preventiva, tutti i servizi e depositati tutti gli atti redatti, come imposto dall’art.115 punto 2 dispos. Attuazione cpp.
Le competenze delle guardie zoofile titolari di decreto prefettizio e della qualifica di polizia giudiziaria, sono stabilite non da norme regionali, ma ai sensi della l.189/04, che cita l’art.55 e 57 cpp, ed ai sensi della l.689/81, dall’art.13, che stabilisce:
“All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria”
come univocamente ribadito dalla circolare del Ministero dell’interno datata 3/8/22 prot.557/PAS/U/010886/10089.D.GG(21), nonché dalle indicazioni in merito al diritto di accesso all’anagrafe canina, ben chiarito dal Ministero della salute, per le guardie zoofile con decreto prefettizio.
Le attività di accertamento dovrebbero essere apprezzate e considerate positivamente dalla Regione Veneto, nello spirito, fra l’altro, del comune interesse alla tutela degli animali ed alla lotta al randagismo, soprattutto quando sono svolte con la trasparenza che contraddistingue le attività della GEA-ODV.
La comunicazione preventiva inviata alla Regione Veneto, oltre che alle Forze dell’Ordine, che tanto infastidisce, rientra persino nel “coordinamento con le AASSLL” citato dalla circolare del ministero, certamente condivisibile, ma che non rappresenta impedimenti o limiti.
Contestare, infine, un servizio effettuato su disposizioni dell’A.G. in merito agli accertamenti richiesti, risulta anche quantomeno bizzarro.
Preso atto che non sono state abrogate né la l.189/04, né l’art.13 della l.689/81, né la l.281/91, la pretesa esclusiva competenza, in difetto anche di risorse adeguate sia come personale che come mezzi, comporterebbe la paralisi totale delle tutele agli animali ed impedirebbe del tutto una effettiva lotta al randagismo. Mi auguro che non sia questo l’obiettivo della Regione Veneto sebbene i dubbi e le perplessità sulla posizione assunta lascino quantomeno basiti, anche se, pregressi accertamenti su questioni al vaglio dell’A.G. su procedure poco chiare sul recupero e cattura di animali e le risposte “evasive” dello stesso ufficio pubblico, creano motivi di riflessione su tutta la vicenda.
A firma del Presidente Nazionale della GEA-ODV
Nicodemo DE FRANCO