Più severe le pene per chi mette in pericolo la sicurezza stradale abbandonando animali domestici
Con l’aggiornamento al Codice della Strada del 2024, l’abbandono di animali domestici su strada o nelle relative pertinenze acquisisce una rilevanza penale triplice, connessa a tre diverse fattispecie di reato previste dal Codice Penale:
Come aggravante specifica nell’ambito della contravvenzione prevista dall’articolo 727 del Codice Penale, grazie all’introduzione di un nuovo periodo al comma 1;
Come nuova fattispecie di reato, equiparata per pena all’ipotesi base, nei delitti di omicidio stradale (articolo 589-bis) e lesioni personali stradali gravi o gravissime (articolo 590-bis), nel caso in cui l’abbandono dell’animale causi un incidente con esiti mortali o lesivi;
Come fattore aggravante nelle sanzioni amministrative, quando l’abbandono avviene mediante l’uso di un veicolo, comportando la sospensione della patente di guida.
Essendo modifiche peggiorative per l’imputato, si applicano solo ai reati commessi dopo il 14 dicembre 2024, data di entrata in vigore della legge n. 177/2024, in conformità con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (articolo 25, comma 2, della Costituzione e articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).
Obiettivi e Ratio delle Nuove Norme
L’intento della nuova normativa è quello di garantire una maggiore sicurezza sulle strade, minacciata dalla presenza di animali lasciati senza custodia. Tuttavia, la finalità del legislatore sembra concentrarsi esclusivamente sulla sicurezza stradale e non sul benessere dell’animale, configurando una politica punitiva più orientata alla protezione degli utenti della strada che alla tutela degli animali.
Questa modifica si inserisce in un quadro più ampio di politica criminale orientata a un uso repressivo e securitario dello strumento penale, che negli ultimi anni ha visto un incremento delle sanzioni come risposta simbolica a problemi di sicurezza pubblica. L’approccio sembra voler trasmettere l’idea di una maggiore efficacia deterrente aumentando le pene, sebbene tale effetto preventivo sia spesso più apparente che reale.
Modifiche all’Articolo 727 del Codice Penale
La legge 25 novembre 2024, n. 177 introduce due cambiamenti significativi all’articolo 727 del Codice Penale:
Aggravante Specifica: Viene aggiunto un nuovo periodo al comma 1 che stabilisce un aumento della pena di un terzo quando l’abbandono di un animale domestico avviene su strada o nelle relative pertinenze. La contravvenzione si applica non solo in caso di distacco definitivo dall’animale, ma anche nei casi di trascuratezza o disinteresse da parte del responsabile dell’animale, come già interpretato dalla giurisprudenza (es. Cassazione Penale, Sezione III, n. 18892/2011).
Sanzione Amministrativa Accessoria: Viene introdotto un nuovo comma 3, che prevede la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno quando l’abbandono avviene utilizzando un veicolo. Tale sanzione si applica obbligatoriamente qualora il giudice penale accerti la modalità dell’abbandono.
Natura e Classificazione della Nuova Circostanza Aggravante
La nuova aggravante ha natura speciale, poiché è applicabile esclusivamente al reato di abbandono di animali su strada, ed è a effetto comune, comportando un aumento della pena-base (arresto fino a un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro) fino a un terzo.
Si tratta di una circostanza oggettiva, estendibile ai partecipanti al reato ai sensi dell’articolo 110 del Codice Penale, e si configura come una circostanza di tipo spaziale, legata al luogo in cui avviene il reato, ossia “su strada o nelle relative pertinenze”.
Per il termine “strada” si può fare riferimento sia al linguaggio comune che alla definizione normativa contenuta nel Codice della Strada (articolo 3 del Dlgs n. 285/1992), che distingue tra strada extraurbana, urbana e vicinale. La circostanza è concomitante al fatto-reato cui si riferisce e, non essendo “blindata”, può essere bilanciata con eventuali circostanze attenuanti.
Modifiche all’Articolo 589-bis del Codice Penale
Il comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 177/2024 modifica il comma 1 dell’articolo 589-bis del Codice Penale, estendendo le pene previste per l’omicidio stradale anche al caso in cui l’abbandono di un animale domestico su strada causi un incidente mortale.
In tal caso, la pena prevista è la reclusione da due a sette anni, equiparata a quella dell’omicidio stradale per violazione delle norme sulla circolazione. Questa nuova ipotesi di reato si applica esclusivamente agli incidenti avvenuti su strada, escludendo quindi quelli in ambito nautico.
Modifiche all’Articolo 590-bis del Codice Penale
Parallelamente, il comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 177/2024 modifica l’articolo 590-bis del Codice Penale, estendendo le sanzioni per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche nei casi in cui tali lesioni siano causate dall’abbandono di animali domestici su strada.
La pena prevista è la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da un anno a tre anni per le lesioni gravissime. Anche in questo caso, la fattispecie si applica esclusivamente a incidenti avvenuti su strada, escludendo il contesto nautico.
Considerazioni Conclusive
Con l’introduzione di queste nuove norme, il legislatore ha voluto rafforzare la sicurezza stradale mediante l’inasprimento delle pene per chi abbandona animali domestici su strada, evidenziando un approccio punitivo più severo. Resta da valutare se queste nuove sanzioni avranno effettivamente un effetto deterrente, contribuendo a ridurre il numero di incidenti stradali causati da animali incustoditi.