Essere Proprietario di un cane: I tuoi obblighi
Responsabilità del proprietario o detentore di un cane
Il proprietario, o chiunque si occupi anche temporaneamente di un cane, è responsabile della sua salute e del suo benessere. Deve fornire al cane cibo e acqua in quantità sufficiente, assicurargli le necessarie cure sanitarie, la possibilità di esercizio fisico e la pulizia degli spazi di dimora. Inoltre, deve prendere tutte le precauzioni per impedirne la fuga e garantire la sicurezza di terzi da eventuali aggressioni.
È vietato allontanare i cuccioli dalla madre prima dei due mesi di età.
Nascita o acquisto di un cane
Chiunque acquista o entra in possesso di un cane (le legge regionale di riferimento varia a secondo della Regione ad esempio in Regione Emilia-Romagna è la L.R. 27/2000) deve iscriverlo presso l’Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione entro due mesi dalla nascita o entro 30 giorni da quando ne entra in possesso, recandosi:
- all’Ufficio anagrafe canina comunale,
- da un medico veterinario accreditato,
- dai Servizi Veterinari dell’AUSL.
Ogni passaggio di proprietà deve essere registrato nella banca dati regionale degli animali d’affezione.
Altre comunicazioni obbligatorie
Le seguenti comunicazioni devono essere effettuate presso gli Uffici anagrafe canina, i medici veterinari accreditati o i Servizi Veterinari dell’USL:
- Morte, cessione del cane, cambiamenti di residenza: entro 15 giorni.
- Smarrimento: entro 3 giorni.
Passaggio di proprietà
Per il trasferimento di proprietà dell’animale tra privati, il nuovo proprietario deve fornire, oltre al certificato d’iscrizione dell’animale all’anagrafe, anche una dichiarazione firmata dal cedente, con allegata copia del documento d’identità del cedente, resa ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n° 445. Il modulo già predisposto è scaricabile direttamente del sito web delle ULS in base alla propria competenza territoriale. Deve essere compilato in ogni sua parte, firmato dal cedente e dall’acquirente, allegando le fotocopie dei documenti di identità del cedente e dell’acquirente (come specificato sul fondo del modulo stesso).
Il vecchio proprietario deve recarsi presso un veterinario libero professionista accreditato o presso il proprio comune di residenza ed effettuare la cessione dell’animale a favore del nuovo proprietario. Il nuovo proprietario deve recarsi, con i documenti sopra elencati, presso un veterinario libero professionista accreditato o presso il proprio comune di residenza, per rendere effettiva l’acquisizione dell’animale.
La cessione deve essere dichiarata entro 15 giorni, l’acquisizione entro 30 giorni.
Divieto di detenzione alla catena
In diverse regioni italiane vige il divieto di detenzione a catena. Ad esempio, nella Regione Emilia-Romagna la L.R. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale” come modificata dalla L.R. 3/2013, vieta al detentore di animali d’affezione l’utilizzo della catena o di altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per ragioni urgenti e solo temporanee di sicurezza. QSi raccomanda quindi di consultare il portale del cittadino della propria regione per verificare cosa prevedono le norme a tutela del benessere animale.
Conduzione in luoghi pubblici
Il proprietario o il detentore è responsabile del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale. Nei luoghi pubblici è obbligatorio l’uso del guinzaglio, di misura non superiore a 1,50 metri, durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ed è consigliabile portare sempre una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta dell’autorità competente. È obbligatorio raccogliere le feci dell’animale e quindi è necessario avere con sé gli strumenti idonei alla loro raccolta.
Movimentazione tra Regioni
In caso di adozione di un cane da fuori regione
Per l’adozione di animali provenienti da fuori regione (escluso passaggio di proprietà fra privati), gli animali devono:
- essere identificati mediante microchip e iscritti all’anagrafe regionale di provenienza;
- essere trattati contro i parassiti interni ed esterni;
- avere un’età superiore alle otto settimane (sono consentite deroghe per cuccioli che viaggiano con la madre e/o in caso di necessità certificate dal medico veterinario curante);
- essere sterilizzati (sono consentite deroghe per i cuccioli e per animali affetti da patologie con l’obbligo di eseguire la sterilizzazione successivamente);
- essere vaccinati contro le malattie infettive tipiche della specie;
- essere sottoposti a prove diagnostiche accreditate (se di età superiore ai sei mesi): i cani per leishmaniosi ed ehrlichiosi effettuate nei 30 giorni precedenti.
Vedi nota del Ministero della Salute “Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione ai sensi dell’Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione” cliccando su questo link.
Viaggio al seguito del proprietario
Si veda il Passaporto Europeo per ulteriori dettagli.