L’art.672 c.p. depenalizzato dalla l.689/81, prevede, al comma 1:
Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la
custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da € 25 a € 258.
La norma in esame è diretta a tutelare l’ordine pubblico, preservando nello specifico la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e non presume la pericolosità dell’animale, ma la desume da una serie di condizioni che li rendono pericolosi se non custoditi. Non si ritengono pericolosi per l’altrui incolumità soltanto gli animali la cui ferocia è loro caratteristica naturale, ma anche quelli domestici che possono divenire pericolosi in determinati casi o circostanze.
La Cassazione ha stabilito (s. n.47141/2007) che non è sufficiente tenere l’animale in luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga.
In tutti questi casi, oltre alla sanzione amministrativa, se il cane scappato ha provocato danni, il danneggiato potrà anche richiederne il risarcimento.
Ad esempio, si pensi al caso in cui un cane abbia provocato la caduta di una persona.
La fuga del proprio cane è sempre da evitare.
Il Presidente Nazionale GEA-ODV
Nicodemo de Franco