Linee Guida per i Proprietari di Cani nel Condominio
Questa sezione è dedicata ai proprietari di cani che vivono in condomini e offre suggerimenti per favorire una convivenza armoniosa tra persone e animali.
La legge n. 220 del 11 dicembre 2012 ha introdotto significative modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. In particolare, l’art. 6, lettera b) di questa legge, ha aggiunto all’art. 1138 del codice civile il seguente comma: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“.
Questa disposizione rende nullo qualsiasi regolamento condominiale che vieti la detenzione o il possesso di animali domestici nelle proprietà private dei condomini. Pertanto, in un condomino dove fosse vietato di tenere un animale domestico a causa di una delibera assembleare può ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla sua emissione o dal ricevimento del verbale.
Tuttavia, sebbene il regolamento non possa vietare al proprietario di un appartamento di tenere un animale da compagnia, ciò non implica che si possa fare qualsiasi cosa negli spazi comuni. L’art. 1102 del codice civile stabilisce che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto “.
La riforma non ha apportato modifiche all’uso delle parti comuni, come ad esempio l’ascensore. In assenza di specifiche previsioni nel regolamento, l’uso è consentito, purché non si impedisca agli altri condomini e non si arrechino danni alle parti comuni.
Pertanto, in generale, non è vietato nutrire animali randagi, come le colonie feline, mettendo ciotole in un angolo del portico o del cortile condominiale, a condizione che l’area sia mantenuta pulita e che gli animali non rappresentino un pericolo per gli altri condomini. L’assemblea condominiale può però vietare di dare da mangiare ai randagi per motivi di salubrità, sicurezza e igiene.
Per gli inquilini, la situazione è diversa. Il proprietario di un appartamento in affitto può vietare all’inquilino di tenere animali in casa. Questo divieto deve essere specificamente indicato nel contratto di locazione, che è valido solo se registrato. Non esiste invece alcun divieto per l’inquilino con cui è stato stipulato un contratto di locazione “in nero”.
Esistono tuttavia dei limiti che devono essere rispettati anche dai proprietari, per garantire la tranquillità degli altri condomini. L’art. 844 del codice civile, riguardante le immissioni, prevede che i condomini possano opporsi a qualsiasi tipo di propagazione, inclusi rumori e odori provocati dagli animali, solo se questi superano la normale tollerabilità. Ad esempio, non ci si può lamentare se un cane abbaia occasionalmente quando il padrone rientra dal lavoro o quando qualcuno passa davanti alla porta di casa (abbaio sporadico e fisiologico). In questo caso, il rumore è considerato entro i limiti della “normale tollerabilità“. Solo se la frequenza e il volume del rumore (abbaio continuo) o gli odori derivanti da scarsa igiene superano questa soglia, è possibile procedere civilmente per chiedere la cessazione della condotta e l’eventuale risarcimento del danno, previa verifica da parte dell’ASL.