Canine e felini nei luoghi pubblici: regole e disposizioni
Secondo il Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR n.320/1954), è obbligatorio che i cani siano tenuti al guinzaglio e alla museruola quando si trovano su mezzi di trasporto pubblici o in luoghi pubblici.
Più recentemente, il Ministero della Salute ha ratificato il Manuale della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), il quale specifica che i cani possono accedere alle aree pubbliche di bar e ristoranti a patto che siano muniti di guinzaglio e museruola. È importante notare che i cani non devono avere contatto con gli alimenti, mantenendo così il divieto di accesso nelle aree dove si manipolano alimenti, come le cucine, secondo il Regolamento n. 852/2004/CE per prevenire la contaminazione alimentare.
Il Ministero della Salute ha inoltre chiarito che, nei locali di vendita al dettaglio di alimenti, possono essere previsti spazi dedicati agli animali, sempre garantendo che non possano contaminare gli alimenti stessi.
È fondamentale considerare che i gestori di luoghi pubblici hanno il diritto di vietare l’accesso agli animali, poiché detengono il controllo dell’accesso a proprietà private aperte al pubblico. Pertanto, è consigliabile informarsi sui regolamenti locali in materia, che possono richiedere autorizzazioni specifiche per vietare l’ingresso agli animali.
Per quanto riguarda gli ospedali, l’accesso degli animali è regolamentato da delibere regionali, ad esempio in alcune regioni come l’Emilia-Romagna con Delibera Regionale 2046/2013 dove indica che ogni struttura ospedaliera deve integrare queste disposizioni nel proprio regolamento interno, includendo modalità di accesso nelle aree esterne e interne, nonché nei reparti di degenza.
Gli animali ammessi negli ospedali devono essere tenuti al guinzaglio e alla museruola per i cani, mentre i gatti devono essere trasportati in appositi trasportini. È richiesta una polizza assicurativa per eventuali danni e il proprietario è responsabile per il controllo e la pulizia dell’animale.
Inoltre, esistono protocolli specifici approvati dalle aziende sanitarie locali per regolare l’accesso degli animali nei vari ospedali.
Infine, è garantito per legge l’accesso dei cani guida per i non vedenti, applicando le stesse regole previste per gli animali d’affezione.
In conclusione, il rispetto delle normative vigenti è essenziale per garantire la sicurezza e il benessere degli animali e delle persone in luoghi pubblici e sanitari.
Riferimenti normativi
Regione Emilia-Romagna: Delibera regionale 2046/2013 “Approvazione della disciplina per l’accesso di animali d’affezione nelle strutture ospedaliere pubbliche e private in caso di paziente ricoverato”
Regione Lombardia: Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2 ” Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo – Art. 22 e Art. 23 Art. 24″